Comunicazione

Piano antenne: privo di garanzie il nuovo regolamento approvato dalla maggioranza

Scrivo questo articolo mentre scorro il testo del “Regolamento per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione” sul quale ho espresso, sin dall’inizio, le mie perplessità per l’approccio estremamente timido basato sul “vorrei ma non posso” tenuto dalla maggioranza, troppo remissiva rispetto al parere della ditta di consulenza esterna a cui ha affidato il lavoro di stesura del testo.

Regolamento che è stato approvato ieri sera (questo il testo) da tutta la maggioranza, l’opposizione ha votato contrario.

In via preliminare va detto che le leggi – fortemente favorevoli ai gestori – definiscono la telefonia mobile come un servizio pubblico di rilevanza generale. Le antenne sono considerate strutture private di utilità pubblica, opere fondamentali per l’urbanizzazione, come le strade, i parcheggi, l’illuminazione, etc. Ne consegue che i comuni non possono imporre restrizioni alla collocazione di antenne in zone ampie del territorio e in modo generalizzato.

Allora i comuni non possono fare nulla?

Al contrario, possono stabilire un regolamento, noto come piano delle antenne, per garantire un adeguato sviluppo urbanistico e territoriale delle strutture, riducendo l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici in relazione a specifici siti sensibili identificati.

Il comune si trova, quindi, di fronte alla difficile responsabilità di equilibrare due necessità opposte: da un lato, gli operatori telefonici e i loro clienti desiderano aumentare il numero di antenne per garantire una copertura sempre più vasta della rete mobile; dall’altro, la comunità desidera proteggere la propria salute dall’esposizione agli effetti dell’elettromagnetismo ed evitare gli scempi che deturpano il paesaggio (e i centri storici).

Il problema risiede nel fatto che la legge non specifica, in modo dettagliato, quali prescrizioni possano emanare i comuni, pertanto il bilanciamento tra le diverse esigenze è lasciato unicamente alla sensibilità e al carattere degli amministratori, sensibilità e carattere che sono mancati alla maggioranza.

Quindi, dove posizionare le antenne?

Sicuramente non in ospedali, case di riposo e cura, scuole, asili, giardini e parchi gioco, aree verdi attrezzate, strutture sportive e neppure in posti dove si prevede una permanenza di persone superiore a 4 ore.

In via prioritaria vanno, per contro, scelte aree non urbanizzate, pertanto su edifici o terreni di proprietà pubblica, preferibilmente unificando gli impianti su supporti comuni o almeno nello stesso sito dove sono già presenti altre antenne, per razionalizzare la distribuzione degli impianti e garantire una maggiore tutela ambientale e sanitaria per la popolazione nonché un minore impatto paesaggistico.

Come evitare che il piano delle antenne possa essere impugnato dai gestori e vanificato?

Il piano delle antenne risulta generalmente illegittimo se introduce un divieto generalizzato di installazione, poiché – come anzidetto – “è necessario garantire una copertura adeguata e capillare del territorio da parte del segnale di telefonia mobile“.

Può, però, stabilire norme ragionevoli, giustificate e certe, a tutela di interessi di rilevanza pubblica. Ho trovato, ad esempio, un comune che ha avuto ragione in sede giudiziale per aver inserito e motivato il divieto di installazione delle antenne a protezione dell’immagine di una collina, come “salvaguardia della tradizionale configurazione paesaggistica e ambientale, riflesso storico-culturale della città“.

Facendo un po’ di ricerche si può verificare che la strada da seguire è quella di identificare puntualmente e in modo categorico le aree sensibili (motivando le scelte) che devono essere protette dall’elettromagnetismo e su queste aree stabilire i divieti espliciti e mirati di posizionamento.

Questa è la soluzione a tutti i problemi in merito al posizionamento delle antenne? Certo che no! Si sta operando su un terreno viscido e scivoloso e difficilmente esiste una soluzione universale. Ma non può essere che il Comune a farsi carico di questa responsabilità identificando puntualmente quali sono i siti sensibili e definendo il divieto di installazione di antenne su di essi (se non lo fa il Comune, chi deve farlo?).

Ma quindi il “piano delle antenne” approvato non contiene divieti all’installazione di antenne sui siti sensibili?

Si e no, come detto all’inizio il testo approvato ieri sera è privo di carattere, è un testo poco impegnativo per l’amministrazione (che va sicuramente bene agli operatori).

Per esempio, l’art. 2 votato dalla maggioranza classifica i siti sensibili ad Anguillara come di seguito riportato (copio e incollo dal regolamento):

  • Fabbricati con destinazione ad asili nido e scuole dell’infanzia;
  • Luoghi, puntualmente individuati dall’Autorità preposta al vincolo o dall’Amministrazione nella cartografia allegata, di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo, ove necessario, parere favorevole dell’Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.

Lo stesso articolo definisce anche i siti semi-sensibili:

  • ospedali, case di cura e di riposo e strutture di accoglienza socio-assistenziali;
  • parchi giochi e scuole di ogni ordine e grado che non rientrino tra i siti sensibili indicati al comma precedente.

Cercando e confrontando, però, quanto deciso dalla maggioranza a trazione FdI con altri “piani delle antenne” di altri comuni (piccola nota: ho trovato un gruppo di 10 comuni in Emilia che hanno approvato il medesimo testo …. talvolta basterebbe cercare e vedere cosa hanno fatto gli altri per fare le cose meglio e farle unitariamente perché avrebbe avuto anche più valore) si possono notare le nette differenze:

  • Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
  • Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

E ancora, l’art. 6 del regolamento approvato ieri cita (notate che tale limite distanziale parla “solo” di siti sensibili e non di quelli semi-sensibili):

  • Le nuove installazioni devono sorgere a non meno di 75 m dai siti sensibili così come definiti e individuati dall’art. 2, co. 3, del presente Regolamento e dal Piano allegato, salvo quanto previsto dal seguente co. 11.

Confrontandolo con il regolamento approvato dai 10 comuni emiliani di cui sopra, troviamo:

  • Nuove installazioni possono essere autorizzate al di fuori delle aree di ricerca individuate nella mappa, qualora, anche ai fini della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    a) la proposta di sito puntuale si collochi in un’area a minor densità abitativa rispetto all’area di ricerca approvata;
    b) gli apparati tecnologici del nuovo impianto vengano a trovarsi in posizione più elevata rispetto alle abitazioni presenti in un raggio non inferiore a 150 metri.

E così via. Ometto altri paragoni, il senso penso sia chiaro.

Quando in sede di Commissione ho sollevato la questione concernente la mancanza di un chiaro indirizzo che – in ottemperanza delle disposizioni normative – tutelasse maggiormente la nostra comunità ed identificasse delle aree scarsamente edificate dove installare nuove antenne, mi sono sentito rispondere che se il regolamento fosse stato troppo restrittivo, sarebbe stato sicuramente impugnato dagli operatori. Come se ciò dovesse fornire una giustificazione all’assenza di una esplicita volontà del Consiglio comunale, una direzione chiara che stabilisse cosa è possibile e cosa no, dove installare e dove no. Ho sempre ritenuto che se il Consiglio è chiamato ad esprimersi, lo deve fare! Altrimenti è del tutto inutile la sua esistenza, se si vuole che faccia semplicemente il “passacarte” di disposizioni decise da altri, la collettività potrebbe tranquillamente risparmiare i soldi per la sua esistenza.

Vi riporto un paio di siti ad esempio che il nuovo regolamento definisce come punti in cui sarà possibile installare antenne (tutte le tavole di tutto il territorio le trovate sotto).

Quella indicata con la freccia rossa è la Scuola di Via Verdi, stando alla scala del disegno (vedi tavola) la distanza tra il sito scelto dall’amministrazione e la scuola elementare è decisamente inferiore ai 75 mt (è per questo che l’articolo 2 del regolamento definisce “sensibili” solo gli asili nido e le scuole dell’infanzia?).

Questa invece è la localizzazione di una possibile antenna sopra l’ex lavatoio.

Vi lascio il link alla cartella del mio drive dove trovate tutte le tavole, così chi vuole può visionarle.

https://drive.google.com/drive/folders/1MQUErxUviZ73qUYvt0_q_puGthjKj2RP?usp=sharing

Spero che questo articolo porti ad una riflessione da parte della maggioranza che, evidentemente, non sono riuscito a stimolare in sede di Consiglio comunale e, conseguentemente, ad un revisione del piano delle antenne in una versione più decisa e certa, senza fronzoli e possibilità di deroghe che rendono l’impianto regolamentare fragile ed esposto a strumentali interpretazioni da parte degli operatori. Cosa a mio avviso possibile. Modifica che – mi auspico – si provi a condividere con gli altri comuni rivieraschi per avere una regolamentazione unitaria che gioverebbe solo all’intera comunità del lago.

Il Consigliere comunale
Enrico Stronati