Abstract: l’articolo è tecnico e chiarisce il mio punto di vista sull’argomento. Ritengo sia giunto il momento di ridurre la TaRi, ora che l’allentamento delle regole di bilancio e i tanti finanziamenti a pioggia in arrivo (grazie al PNRR) permettono all’Amministrazione comunale di turno di scegliere cosa fare e dove mantenere lo stesso livello di pressione fiscale e dove allentarla, mi aspettavo venisse rispettato l’impegno di riduzione della TaRi. La Delibera approvata nell’ultimo Consiglio comunale, invece, mantiene inalterato il quadro economico complessivo. Segnalo solo piccoli assestamenti per riconoscere percentuali di riduzione dei costi fissi dell’uno/due percento ai nuclei familiari composti da una sola persona e a quelli composti da 5 o più persone. In tutti gli altri casi la tariffa è sostanzialmente la stessa degli anni precedenti, eppure si poteva scegliere di dare un segno tangibile diminuendo alcune delle voci che compongono il quadro economico del servizio.

Approfondimento
Nel 2011 venne istituito il FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) con la seguente definizione: Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.
Nel primo anno di applicazione del suddetto principio, i Comuni erano tenuti a istituire un fondo nel bilancio comunale all’interno del quale quantificare l’ammontare del credito accertato (ovvero l’ammontare delle somme non introitate).
Tale fondo doveva essere coperto con una percentuale gradualmente crescente anno dopo anno. Non rientrava tra le voci di bilancio, ovvero era al di fuori del giro delle entrate e delle uscite essendo, nei fatti, una somma a garanzia di somme già a bilancio in entrata (difficilmente esigibili) per coprire somme già a bilancio in uscita (di certa esistenza).
L’avanzo di amministrazione, all’atto del rendiconto, DOVEVA coprire l’intera somma prevista nel FCDE. Tradotto, se a fine anno il Comune aveva un avanzo di amministrazione di 1 milione di euro e il FCDE era pari a 1.2 milioni di euro, formalmente si aveva un risultato di amministrazione pari a -200 mila euro. Come dire, qualcuno – poi – pagava per qualcosa accaduto (o meglio non accaduto) prima e l’avanzo di Amministrazione non poteva essere utilizzato. Oltre al danno, la beffa.
Vabbè, questo è ormai passato.
Piano piano il fondo si è stabilizzato, il riaccertamento costante dei crediti/debiti ha dato concretezza al bilancio, l’attività condotta nel 2015, quando lo Stato si accorse di aver stritolato i comuni ed emanò – con la legge di bilancio – una disposizione che consentiva ai comuni di fare un “prestito ponte”, ovvero calcolare l’ammontare dei debiti e coprirli con un “prestito” pluriennale della Cassa Depositi e Prestiti, ma soprattutto l’allentamento delle regole di bilancio, hanno permesso anche al nostro Comune di disporre dell’avanzo di amministrazione, già a partire dal 2017.
Tra i tributi comunali drogati dal FCDE, la TaRi è quella che ad Anguillara ha maggiormente sofferto. L’ammontare della somma a carico della TaRi, sino ad un paio di anni fa, veniva quantificata in modo diverso dall’attuale. Per avere un’idea di cosa stiamo parlando, l’importo a carico della TaRi del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per l’anno 2014 era circa 500 mila euro.
Con il nuovo metodo di calcolo della TaRi, le cui regole sono ormai competenza di Arera (ennesimo “carrozzone statale”), sono state eliminate delle voci dalla tariffa ed inserite delle nuove.
Il FCDE sparisce dalla TaRi e in tariffa entrano nuove voci riferibili ai “costi d’uso del capitale”, tra questi:
- B12 – Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 – Altri accantonamenti.
E in particolare:
Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario
14.1 – La valorizzazione della componente 𝐴𝑐𝑐𝑎 a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:
- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione postoperativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie.
14.2 – Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Leggendo il PEF 2022 della TaRi troviamo, quindi, che suddetta “nuova voce” cumula circa 54 mila euro (vedi voce B12 della tabella sottostante).
Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 2022 fu ratificato al Consiglio comunale una maggiore entrata, pari a 160 mila euro, dovuta a “Recupero anni pregressi TaRi”.
Sempre con la suddetta Delibera di Giunta tali somme sono state utilizzate per:
- 80 mila euro per aumentare il Fondo Crediti Garanzie Commerciali (che diventa pari a circa 175 mila euro – su questo tornerò in seguito con altro approfondimento);
- 79 mila euro per manutenzione acquedotto comunale.
Ovvero si sono usati i soldi recuperati dall’evasione della TaRi degli anni passati per coprire delle spese che nulla hanno a che vedere con il ciclo dei rifiuti. Ma non finisce qui.
Nel piano economico finanziario della TaRi è stato caricato l’importo di Euro 136.388,00 ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 che recita:
660. Il comune puo’ deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni ([1]) rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 ([2]). La relativa copertura puo’ essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita’ generale del comune.
Ovvero suddette riduzioni NON devono essere a carico della TaRi. Esiste anche un parere dell’ANCI (che in Consiglio comunale ho scoperto essere un soggetto che qualcuno ritiene evidentemente poco credibile) che riporta quanto segue:
Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.
Difatti la Legge 27-12-2013 n. 147, all’articolo 1, comma 660, riporta: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”
Su questo aspetto ho inoltrato due segnalazioni all’organo di controllo, sia per la TaRi 2021, sia per la TaRi del corrente anno. Non ho ancora avuto risposta.
Proseguendo nell’analisi del PEF e della Delibera di approvazione delle tariffe TaRi 2022, spuntano poi altri 190 mila euro a copertura dei “costi operativi incentivanti” che, in base alla Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF della Arera, sono:
- con riferimento ai costi operativi incentivanti, mantenere l’approccio seguito nel MTR, legando i medesimi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, nonché all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
Un importo, quindi, a copertura di “miglioramenti” del servizio che, agli atti a disposizione del sottoscritto (Consigliere comunale di opposizione – ndr), non risultano concordati e se non sono concordati non si comprende come possano essere quantificati.
Infine troviamo l’importo di Euro 289.105,58 relativo ai “presunti” ricavi dalla vendita/riciclo del materiale raccolto che il metodo tariffario di cui sopra, sottopone ad un fattore di sharing ovvero ad una riduzione in base ad alcuni elementi di valutazione che, stando al PEF: “sulla base del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti … coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero”.
Vuol dire che il ricavato della raccolta differenziata è sottoposto a riduzione in base al livello di servizio raggiunto rispetto agli standard comunitari, alla qualità delle frazioni differenziate raccolte.
In sostanza i 289 mila euro si riducono a 143 mila euro, le ragioni (valutazioni, dati, numeri, etc) non sono state fornite, complice l’assenza di un Assessore che possa seguire in modo puntuale il ciclo dei rifiuti (e i temi ambientali in genere). E’ impensabile che una simile delega sia in mano ad un Consigliere che, non essendo remunerato, non ha la possibilità di seguire costantemente/quotidianamente temi importanti e impegnativi come questi.
Riassumendo
Dopo anni di avvio della raccolta differenziata, quando ormai il servizio porta a porta è normalità e il nuovo appalto in corso (seppur, a mio avviso, in ritardo rispetto a quanto stabilito da contratto, cosa evidenziata anche in Consiglio comunale e su cui l’Amministrazione si è impegnata ad agire), dopo che per molti anni i cittadini hanno pagato per una pressione fiscale ai massimi livelli, conseguenza di disposizioni che hanno stritolato e ingessato il Bilancio del Comune, ora che il PNRR fornisce soldi a palate ai Comuni consentendo di riequilibrare i conti, ci si aspettava un riconoscimento tangibile, in particolare sulla TaRi, la “tassa” più odiata. Io ritengo fosse persino doveroso. E invece no.
Nella TaRi 2022 troviamo circa 630 mila euro di somme che l’Amministrazione poteva scegliere di non inserire in tariffa.
- 160 mila euro di recupero evasione;
- 136 mila euro per agevolazioni che dovrebbero essere coperte con fondi comunali;
- 190 mila euro per costi operativi incentivanti di cui non si ha traccia e che non daranno origine ad alcun virtuosismo nel servizio e, quindi, da non inserire;
- 143 mila euro volatilizzati da un fattore di sharing fortemente penalizzante e non documentato.
Concludendo: la tutela dell’ambiente, in particolare il ciclo dei rifiuti, deve essere un argomento centrale dell’Amministrazione comunale, qualunque essa sia, che ha il dovere di renderlo “simpatico al cittadino“. Perché una città pulita è già un successo e la città risulterà tanto più pulita, quanto più giusti saranno i costi sostenuti dai suoi cittadini per mantenerla tale.
Enrico Stronati
[1] Cosiddette “riduzioni atipiche”.
[2] 659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo’ prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita’ di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita’ di rifiuti non prodotti.
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